Titolo tesi: “ IL TELELAVORO TRA NORMATIVA IN DIVENIRE E                                  

                     REALTA’ APPLICATIVA”.

Relatore:  Prof.   Bruno  Veneziani

Università degli Studi di Bari.

Facoltà di Giurisprudenza

Seduta di laurea: 30 ottobre 2000

Laureanda:  Beatrice   De Palma

 

 

Il concetto di subordinazione  mal si incarna nell’evidenziare tutte le nuove tipologie e forme di lavoro nate dall’innovazione tecnologica. E’ questo uno dei temi centrali della c.d. crisi del concetto di subordinazione, che a partire dagli anni Ottanta , è giunto fino ai nostri giorni senza mai placarsi. La nozione unitaria della subordinazione, quella di cui all’art. 2094 del c.c., che si incentra nei tre classici elementi    del prototipo normativo, visto come fattispecie astratta,  della figura socialmente tipica del lavoratore e dell’apparato di tutele da attribuire a quest’ultimo, rischia di non essere più in grado di inglobare le nuove figure c.d. atipiche   e di diventare, in ultima analisi, priva di quel significato di cui prima era carica.

Il ruolo che ha giocato l’innovazione tecnologica, infatti, ha coinvolto gli aspetti tecnico -  organizzativi del mondo industriale facendo registrare il passaggio dalla industria fordista, incentrata sulla sequenzialità e parcellizzazione,  all’economia   post – industriale, tendente, al contrario alla terziarizzazione e all’esclusione dei servizi interni per usufruire di un ‘ organizzazione versatile e flessibile.

Nascono così i c.d. lavori atipici o , più in particolare, i contratti di outsourcing , intendendo per essi, non ogni forma di collaborazione esterna all’azienda, ma quelle prestazioni che originariamente erano connesse al core business.In dottrina si è distinto la flessibilità, dalla specialità , e dalla atipicità. La flessibilità tende a ricomprendere al suo  interno, forme di lavoro che attenuano la rigidità tipica del rapporto subordinato, nelle sue varie connotazioni; si dal lavoro part-time che attenua la rigidità del fattore “tempo”, al contratto di lavoro a tempo determinato che si dimostra flessibile per non contenere la tipica peculiarità del lavoro subordinato ex art. 2094 del c.c., che è riassumibile nel fattore “tempo indeterminato”. La specialità è una configurazione che consente di annoverare molte forme nuove, in  quanto, è sintetizzabile in tipi e sottotipi che si caratterizzano per variazioni del regolamento di legge o per modificazioni del nucleo essenziale  dei requisiti. L’atipicità  ingloba , infine, sia le variazioni interne al modello di subordinazione di cui all’art. 2094, sia quelle forme mediane tra lavoro subordinato e lavoro autonomo.

Il sindacato ha subito il riflesso di questo cambiamento, tanto da essere stato posto in discussione nella sua stessa ragione di esistenza. Sicuramente la cultura del sindacato rappresentativo degli interessi  di una classe operaia destinata a subire , altrimenti i soprusi della contrapposta classe dei detentori dei capitali, non  potrebbe avere più lo stesso ruolo   in un mondo lavorativo improntato sulla partecipazione dei lavoratori. Si auspica , così la  nascita di un sindacato  che valorizzi altri suoi aspetti, come l’essere voce collettiva, in funzione rappresentativa – funzionale di quelle istanze della  nuova classe dipendente. Altra funzione di spicco, appare quella relativa alla erogazione di  servizi peculiari  nei confronti dei propri iscritti diventando, così ragione di ausilio per lavoratori e pensionati. Sicuramente non sono mancate le voci di critica nei confronti delle strutture sindacali, che hanno evidenziato dei punti di tensione che ostacolino questo cambiamento. La burocratizzazione, la cultura antagonistica fra gli stessi sindacati, che sicuramente non facilita la funzione promozionale relativa alle istanze dei lavoratori, lo stesso sovraccarico informativo, che non consente di distinguere le istanze più urgenti da quelle meno impellenti, ne sono vistosi esempi.      

Il telelavoro come modalità di lavoro nascente dalla innovazione tecnologica, ben si inquadra nel mutato scenario del lavoro del nuovo millennio. Definirlo non è un’operazione priva di ostacoli , ma gli elementi che lo identificano sono incontrovertibili: la distanza tra l’azienda e il luogo di svolgimento dell’attività lavorativa, la flessibilità sia nell’organizzazione che nelle modalità di svolgimento ed infine, l’ interconnessione attraverso strumenti informatici. Le modalità di svolgimento sono individuabili in tre categorie: off-line, in cui non c’è uno scambio diretto  ed immediato, tra l’azienda madre e la postazione di telelavoro, le istruzioni, infatti sono impartite precedentemente, mentre il controllo è successivo; on line , in cui c’è un rapporto osmotico ed un reciproco scambio di informazioni in tempo reale; infine, vi è la modalità one way line, in cui il lavoratore trasmette le informazioni in tempo   reale, ma non ha la possibilità di controllarle successivamente rispetto all’invio, si tratta, quindi di una forma di interconnessione a senso unico.

Le tipologie di telelavoro, sono differenziabili in base alla flessibilità nell’organizzazione: si va dalle tele-impresa, ( in cui c’è la prevalenza di un’autorganizzazione), al telecottage, (inteso come struttura comune a più aziende, in cui il lavoratore è chiamato a svolgere la propria prestazione a distanza rispetto all’azienda madre), al sistema diffuso d’azienda, (in cui  singole unità produttive relative a differenti stati di produzione, vengono decentrate rispetto al nucleo aziendale e poste in  rapporto  di interconnessione con esso), al telelavoro office-to-office ( attraverso cui , aziende diverse, con obiettivi in comune, sono messe in relazione attraverso videoterminale ), al telelavoro a domicilio  (in cui la prestazione è svolta nel domicilio del lavoratore, con possibilità di alternanza con la sede aziendale), al telelavoro mobile ( tipologia, questa, che esclude il luogo della prestazione: esso diventerà di minimo ingombro e mobile, appunto, realizzabile grazie ai computers portatili).

Il cammino storico del telelavoro è sintetizzabile in poche ed emblematiche tappe.   Negli anni Sessanta, appariva una utopia, quando non erano ancora diffuse le innovazioni che lo avrebbero poi reso possibile; nel Settanta, si assiste alla necessità di ricorrere al telelavoro in seguito alla crisi petrolifera ; negli anni  Ottanta si ha un proliferare di attività accademiche, studi e l’interesse cresce, ma è proprio negli anni  Novanta  , con l’approvazione dell’ Clear  Air Act, negli Stati Uniti, che il telelavoro trova la sua prima legittimazione come strumento per fronteggiare l’inquinamento: sono  previsti infatti incentivi per la riduzione dell’utilizzo dell’auto privata per gli spostamenti dall’abitazione al luogo di lavoro, con la previsione di bonus  fiscali.    Anche l’Europa,  si avvicina, sebbene con ritardo, al fenomeno del telelavoro, fino a giungere alla previsione di BENGERMANN di coinvolgere   entro l’anno 2000 dieci milioni di telelavoratori.

Inquadrare il telelavoratore nell’ ambito del lavoro a domicilio , subordinato, parasubordinato, o autonomo, non risulta di estrema facilità.

L’inquadramento potrebbe rientrare nell’alveo del lavoro  autonomo se il telelavoratore si serva in via ausiliaria e cioè , non in via prevalente rispetto all’apparato del proprio lavoro , di manodopera esterna . La    tipologia del lavoro parasubordinato, sarebbe, invece realizzabile, qualora la teleprestazione non  sia dedotta in contratto soltanto come prestazione occasionale, riferita a singole opere o servizi, ma assuma il carattere di prestazione di durata protratte per un periodo apprezzabile, anche se non indeterminato.

L’inquadramento nell’ambito del lavoro subordinato , invece è molto difficile, soprattutto quando il computer sia di proprietà del lavoratore. La Sentenza  n. 115 del 1994 della Corte Costituzionale, però elimina ogni dubbio: infatti , in essa si legge, che “neanche il legislatore potrebbe negare la qualificazione di lavoro subordinato, a rapporti che abbiano oggettivamente tale natura”.  Il lavoro a domicilio, nato e concepito tradizionalmente come decentramento di mansioni prevalentemente manuali, nel settore manifatturiero, poco si assimilerebbe al telelavoro a domicilio, soprattutto per l’introduzione del fattore tecnologico della interconnessione  che permette un controllo continuo, per lo meno nelle tipologie on line.

Il telelavoro favorisce la concretizzazione di   vantaggi come: la flessibilità nell’utilizzazione delle capacità di lavoro disponibili, sviluppo delle aree depresse e rivalutazione delle aree periferiche, fuga dal pendolarismo, recupero di categorie sfavorite o emarginate, autogestione del tempo e del lavoro, incremento della produttività ; si contrappongono  a queste manifestazioni positive, la possibilità di contraccolpi in altri settori, il rischio di isolamento   ed non ultimo, il costo dell’implementazione della postazione di telelavoro.

Sotto l’aspetto legislativo sono da segnalare numerose proposte di legge, ed in particolare, il disegno di legge unificata presentato al Senato il 22 gennaio 1999, che definisce il telelavoro  come un lavoro che si svolga in qualsiasi forma, secondo cui verrà applicata la normativa relativa, mediante l’utilizzo non occasionale di   strumenti telematici, da luogo diverso e distante rispetto alla azienda. Sono riconosciuti numerosi diritti, primi fra tutti:  diritto all’informazione,  diritto alla socialità , diritti sindacali, e diritto alla salute ed alla sicurezza.

Sicuramente sono tanti gli aspetti conflittuali derivanti dall’applicazione indiscriminata delle norme dello Statuto dei lavoratori a questa particolare modalità di lavoro: di particolare interesse e problematicità è la relazione esistente con l’art 4, che nel primo comma vieta l’uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, e nel secondo, subordina l’uso di siffatti impianti, quando richiesti da  esigenze organizzative e produttive, ovvero dalla sicurezza , al previo avviso delle rappresentanze sindacali.  La  dottrina a riguardo, non è unanime: accanto a chi  si batte per la sua applicazione partendo dalla considerazione che il legislatore       del ‘70 non avrebbe avuto un quadro completo e lungimirante delle apparecchiature, si evidenziano posizioni di netto contrasto , che al contrario, lo ritiene inapplicabile considerando che , eliminando il computer, in quanto strumento di controllo, la stessa teleprestazione diverrebbe impossibile.

Per quanto riguarda, infine il diritto alla salute, la problematica si sposta sulla disciplina enunciata dal d.lgs. 626/94 relativo al lavoro a vdt. Dall’analisi    di esso si evince la sua particolare adeguatezza al telelavoro considerato che il vdt. è lo strumento base ed indispensabile che permette l’ interconnessione tipica  del lavoro a distanza mediante telelavoro.

Il telelavoro è stato regolamentato solo nel settore pubblico con la L. Bassanini ter, n. 191 del 1998, che si pone lo scopo di razionalizzare l’organizzazione del lavoro e di realizzare economie di gestione , attraverso l’utilizzo della flessibilità delle risorse umane. Alle generali previsioni della legge,  si è affiancato il regolamento approvato con d.p.r. n, 70 del 99 che  ha ovviato alla confusione generata dalla legge , riguardante l’utilizzo  indistinto dei termini   di  “lavoro a distanza”  e “telelavoro”; il regolamento , infatti, ha considerato il telelavoro , come specificazione del lavoro a distanza , in quanto basato sull’utilizzo prevalente dello strumento informatico. Si  tratta  di un regolamento cornice che fissa i principi di carattere generale intorno ai quali procedere alla concreta realizzazione del telelavoro. Il successivo Atto di indirizzo  all’ARAN, si pone come obiettivo l’azione generalizzata di forme di flessibilità; quindi pur non essendo esclusiva materia di regolamentazione del telelavoro, è propria questa tipologia di lavoro  flessibile, che viene considerata come l’approccio verso altre forme di flessibilità .Tra i punti più innovativi vi sono i criteri di assegnazione dei dipendenti pubblici al telelavoro , che vengono ricercati in base volontarietà, disabilità psico-fisiche, mansioni analoghe, esigenze di cura, e tempo di percorrenza dalla residenza alla sede. Infine vi è l’Accordo quadro del 24 marzo 2000 che demanda alla contrattazione , le condizioni della prestazione e, alla concertazione , il compito di consentire il confronto tra le parti sulla costruzione organizzativa dei progetti, sottolineando aspetti come la volontarietà della teleprestazione, la non modificazione del rapporto di lavoro , che , quindi, rimarrà di tipo subordinato ed infine, la parità di trattamento.    Le esperienze dell’INPS e del Comune di Roma, lasciano ben  sperare.

Il telelavoro è fondamentalmente uno strumento di grande versatilità: dalla lotta contro la disoccupazione, attraverso la creazione di nuovi profili professionali, alla formazione a distanza che garantisce a bassi costi e con risparmio di  assenze lavorative , una formazione per dipendenti continua e costante; fino a diventare uno strumento per la lotta contro l’emarginazione sociale e lavorativa per persone con disabilità.

Dall’analisi degli accordi contrattuali, emerge che la disciplina dei singoli istituti giuridici del rapporto di telelavoro consente di qualificare le fattispecie esaminate , nell’ambito del lavoro subordinato di cui all’art. 2094 del c.c., conformemente al nomen  iuris attribuito al rapporto. Sorge però il dubbio che l’inquadramento normativo  che le parti abbiano stabilito, sia il risultato di un’azione pregressa, pertanto , probabilmente se i telelavoratori fossero stati assunti ex novo, non avrebbero avuto le stesse tutele.

Sicuramente, il telelavoro , con tutti i suoi aspetti conflittuali, inclina le certezze dei giuristi, ma forse appare come strumento per ritrovare l’autentico “spirito  di classe “  del diritto del lavoro , non già assicurando la copertura indifferenziata di tutte le manifestazioni di lavoro, ma, recuperando anche aldilà della loro qualificazione giuridica, tutte quelle ipotesi in cui c’è alienità e debolezza.