Titolo tesi: “ IL TELELAVORO TRA NORMATIVA IN DIVENIRE E
REALTA’ APPLICATIVA”.
Relatore: Prof.
Bruno Veneziani
Università
degli Studi di Bari.
Facoltà
di Giurisprudenza
Seduta
di laurea: 30 ottobre 2000
Laureanda: Beatrice
De Palma
Il concetto di subordinazione mal si incarna nell’evidenziare tutte le
nuove tipologie e forme di lavoro nate dall’innovazione tecnologica. E’ questo
uno dei temi centrali della c.d. crisi del concetto di subordinazione, che a
partire dagli anni Ottanta , è giunto fino ai nostri giorni senza mai placarsi.
La nozione unitaria della subordinazione, quella di cui all’art. 2094 del c.c.,
che si incentra nei tre classici elementi
del prototipo normativo, visto
come fattispecie astratta, della figura
socialmente tipica del lavoratore e dell’apparato di tutele da attribuire a quest’ultimo, rischia di non
essere più in grado di inglobare le nuove figure c.d. atipiche e di diventare, in ultima analisi, priva di
quel significato di cui prima era carica.
Il ruolo che ha
giocato l’innovazione tecnologica, infatti, ha coinvolto gli aspetti tecnico
- organizzativi del mondo industriale
facendo registrare il passaggio dalla industria fordista, incentrata sulla
sequenzialità e parcellizzazione,
all’economia post –
industriale, tendente, al contrario alla terziarizzazione e all’esclusione dei
servizi interni per usufruire di un ‘ organizzazione versatile e flessibile.
Nascono così i
c.d. lavori atipici o , più in particolare, i contratti di outsourcing ,
intendendo per essi, non ogni forma di collaborazione esterna all’azienda, ma
quelle prestazioni che originariamente erano connesse al core business.In
dottrina si è distinto la flessibilità, dalla specialità , e dalla atipicità.
La flessibilità tende a ricomprendere al suo
interno, forme di lavoro che attenuano la rigidità tipica del rapporto
subordinato, nelle sue varie connotazioni; si dal lavoro part-time che attenua
la rigidità del fattore “tempo”, al contratto di lavoro a tempo determinato che
si dimostra flessibile per non contenere la tipica peculiarità del lavoro
subordinato ex art. 2094 del c.c., che è riassumibile nel fattore “tempo
indeterminato”. La specialità è una configurazione che consente di annoverare
molte forme nuove, in quanto, è
sintetizzabile in tipi e sottotipi che si caratterizzano per variazioni del
regolamento di legge o per modificazioni del nucleo essenziale dei requisiti. L’atipicità ingloba , infine, sia le variazioni interne
al modello di subordinazione di cui all’art. 2094, sia quelle forme mediane tra
lavoro subordinato e lavoro autonomo.
Il sindacato ha
subito il riflesso di questo cambiamento, tanto da essere stato posto in
discussione nella sua stessa ragione di esistenza. Sicuramente la cultura del
sindacato rappresentativo degli interessi
di una classe operaia destinata a subire , altrimenti i soprusi della
contrapposta classe dei detentori dei capitali, non potrebbe avere più lo stesso ruolo in un mondo lavorativo improntato sulla partecipazione dei
lavoratori. Si auspica , così la
nascita di un sindacato che
valorizzi altri suoi aspetti, come l’essere voce collettiva, in
funzione rappresentativa – funzionale di quelle istanze della nuova classe dipendente. Altra funzione di
spicco, appare quella relativa alla erogazione
di servizi peculiari nei confronti dei propri iscritti
diventando, così ragione di ausilio per lavoratori e pensionati. Sicuramente
non sono mancate le voci di critica nei confronti delle strutture sindacali,
che hanno evidenziato dei punti di tensione che ostacolino questo cambiamento.
La burocratizzazione, la cultura antagonistica fra gli stessi sindacati, che
sicuramente non facilita la funzione promozionale relativa alle istanze dei
lavoratori, lo stesso sovraccarico informativo, che non consente di distinguere
le istanze più urgenti da quelle meno impellenti, ne sono vistosi esempi.
Il telelavoro
come modalità di lavoro nascente dalla innovazione tecnologica, ben si inquadra
nel mutato scenario del lavoro del nuovo millennio. Definirlo non è
un’operazione priva di ostacoli , ma gli elementi che lo identificano sono
incontrovertibili: la distanza tra l’azienda e il luogo di svolgimento
dell’attività lavorativa, la flessibilità sia nell’organizzazione che nelle
modalità di svolgimento ed infine, l’ interconnessione attraverso strumenti
informatici. Le modalità di svolgimento sono individuabili in tre categorie: off-line, in cui non c’è uno
scambio diretto ed immediato, tra
l’azienda madre e la postazione di telelavoro, le istruzioni, infatti sono
impartite precedentemente, mentre il controllo è successivo; on line , in cui c’è un rapporto
osmotico ed un reciproco scambio di informazioni in tempo reale; infine, vi è
la modalità one way line, in cui il lavoratore trasmette
le informazioni in tempo reale, ma non
ha la possibilità di controllarle successivamente rispetto all’invio, si
tratta, quindi di una forma di interconnessione a senso unico.
Le tipologie di
telelavoro, sono differenziabili in base alla flessibilità nell’organizzazione:
si va dalle tele-impresa, ( in cui c’è la prevalenza di
un’autorganizzazione), al telecottage, (inteso come struttura comune a
più aziende, in cui il lavoratore è chiamato a svolgere la propria prestazione
a distanza rispetto all’azienda madre), al sistema diffuso d’azienda,
(in cui singole unità produttive
relative a differenti stati di produzione, vengono decentrate rispetto al
nucleo aziendale e poste in rapporto di interconnessione con esso), al telelavoro
office-to-office ( attraverso cui
, aziende diverse, con obiettivi in comune, sono messe in relazione attraverso
videoterminale ), al telelavoro a domicilio (in cui la prestazione è svolta nel domicilio del lavoratore, con
possibilità di alternanza con la sede aziendale), al telelavoro mobile (
tipologia, questa, che esclude il luogo della prestazione: esso diventerà di
minimo ingombro e mobile, appunto, realizzabile grazie ai computers portatili).
Il cammino
storico del telelavoro è sintetizzabile in poche ed emblematiche tappe. Negli anni Sessanta, appariva una utopia,
quando non erano ancora diffuse le innovazioni che lo avrebbero poi reso
possibile; nel Settanta, si assiste alla necessità di ricorrere al telelavoro
in seguito alla crisi petrolifera ; negli anni Ottanta si ha un proliferare di attività accademiche, studi e
l’interesse cresce, ma è proprio negli anni
Novanta , con l’approvazione
dell’ Clear Air Act, negli
Stati Uniti, che il telelavoro trova la sua prima legittimazione come strumento
per fronteggiare l’inquinamento: sono
previsti infatti incentivi per la riduzione dell’utilizzo dell’auto
privata per gli spostamenti dall’abitazione al luogo di lavoro, con la
previsione di bonus fiscali. Anche l’Europa, si avvicina, sebbene con ritardo, al fenomeno del telelavoro,
fino a giungere alla previsione di BENGERMANN di coinvolgere entro l’anno 2000 dieci milioni di
telelavoratori.
Inquadrare il
telelavoratore nell’ ambito del lavoro a domicilio , subordinato,
parasubordinato, o autonomo, non risulta di estrema facilità.
L’inquadramento
potrebbe rientrare nell’alveo del lavoro
autonomo se il telelavoratore si serva in via ausiliaria e cioè ,
non in via prevalente rispetto all’apparato del proprio lavoro , di manodopera
esterna . La tipologia del lavoro parasubordinato,
sarebbe, invece realizzabile, qualora la teleprestazione non sia dedotta in contratto soltanto come
prestazione occasionale, riferita a singole opere o servizi, ma assuma il
carattere di prestazione di durata protratte per un periodo apprezzabile, anche
se non indeterminato.
L’inquadramento
nell’ambito del lavoro subordinato , invece è molto difficile,
soprattutto quando il computer sia di proprietà del lavoratore. La
Sentenza n. 115 del 1994 della Corte
Costituzionale, però elimina ogni dubbio: infatti , in essa si legge, che
“neanche il legislatore potrebbe negare la qualificazione di lavoro
subordinato, a rapporti che abbiano oggettivamente tale natura”. Il lavoro a domicilio, nato e
concepito tradizionalmente come decentramento di mansioni prevalentemente
manuali, nel settore manifatturiero, poco si assimilerebbe al telelavoro a
domicilio, soprattutto per l’introduzione del fattore tecnologico della
interconnessione che permette un controllo
continuo, per lo meno nelle tipologie on
line.
Il telelavoro
favorisce la concretizzazione di
vantaggi come: la flessibilità nell’utilizzazione delle capacità di
lavoro disponibili, sviluppo delle aree depresse e rivalutazione delle aree
periferiche, fuga dal pendolarismo, recupero di categorie sfavorite o
emarginate, autogestione del tempo e del lavoro, incremento della produttività
; si contrappongono a queste
manifestazioni positive, la possibilità di contraccolpi in altri settori, il
rischio di isolamento ed non ultimo,
il costo dell’implementazione della postazione di telelavoro.
Sotto l’aspetto
legislativo sono da segnalare numerose proposte di legge, ed in particolare, il
disegno di legge unificata presentato al Senato il 22 gennaio 1999, che
definisce il telelavoro come un lavoro
che si svolga in qualsiasi forma, secondo cui verrà applicata la normativa
relativa, mediante l’utilizzo non occasionale di strumenti telematici, da luogo diverso e distante rispetto alla
azienda. Sono riconosciuti numerosi diritti, primi fra tutti: diritto all’informazione, diritto alla socialità , diritti sindacali,
e diritto alla salute ed alla sicurezza.
Sicuramente sono
tanti gli aspetti conflittuali derivanti dall’applicazione indiscriminata delle
norme dello Statuto dei lavoratori a questa particolare modalità di lavoro: di
particolare interesse e problematicità è la relazione esistente con l’art 4,
che nel primo comma vieta l’uso di impianti audiovisivi e di altre
apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori,
e nel secondo, subordina l’uso di siffatti impianti, quando richiesti da esigenze organizzative e produttive, ovvero
dalla sicurezza , al previo avviso delle rappresentanze sindacali. La
dottrina a riguardo, non è unanime: accanto a chi si batte per la sua applicazione partendo
dalla considerazione che il legislatore
del ‘70 non avrebbe avuto un quadro completo e lungimirante delle
apparecchiature, si evidenziano posizioni di netto contrasto , che al contrario,
lo ritiene inapplicabile considerando che , eliminando il computer, in quanto
strumento di controllo, la stessa teleprestazione diverrebbe impossibile.
Per quanto
riguarda, infine il diritto alla salute, la problematica si sposta sulla
disciplina enunciata dal d.lgs. 626/94 relativo al lavoro a vdt.
Dall’analisi di esso si evince la sua
particolare adeguatezza al telelavoro considerato che il vdt. è lo strumento
base ed indispensabile che permette l’ interconnessione tipica del lavoro a distanza mediante telelavoro.
Il telelavoro è
stato regolamentato solo nel settore pubblico con la L. Bassanini ter, n. 191
del 1998, che si pone lo scopo di razionalizzare l’organizzazione del lavoro e
di realizzare economie di gestione , attraverso l’utilizzo della flessibilità
delle risorse umane. Alle generali previsioni della legge, si è affiancato il regolamento approvato con
d.p.r. n, 70 del 99 che ha ovviato alla
confusione generata dalla legge , riguardante l’utilizzo indistinto dei termini di
“lavoro a distanza” e
“telelavoro”; il regolamento , infatti, ha considerato il telelavoro , come
specificazione del lavoro a distanza , in quanto basato sull’utilizzo
prevalente dello strumento informatico. Si
tratta di un regolamento cornice
che fissa i principi di carattere generale intorno ai quali procedere alla
concreta realizzazione del telelavoro. Il successivo Atto di indirizzo all’ARAN, si pone come obiettivo l’azione
generalizzata di forme di flessibilità; quindi pur non essendo esclusiva
materia di regolamentazione del telelavoro, è propria questa tipologia di
lavoro flessibile, che viene
considerata come l’approccio verso altre forme di flessibilità .Tra i punti più
innovativi vi sono i criteri di assegnazione dei dipendenti pubblici al
telelavoro , che vengono ricercati in base volontarietà, disabilità
psico-fisiche, mansioni analoghe, esigenze di cura, e tempo di percorrenza
dalla residenza alla sede. Infine vi è l’Accordo quadro del 24 marzo 2000 che
demanda alla contrattazione , le condizioni della prestazione e, alla
concertazione , il compito di consentire il confronto tra le parti sulla
costruzione organizzativa dei progetti, sottolineando aspetti come la
volontarietà della teleprestazione, la non modificazione del rapporto di lavoro
, che , quindi, rimarrà di tipo subordinato ed infine, la parità di
trattamento. Le esperienze dell’INPS
e del Comune di Roma, lasciano ben
sperare.
Il telelavoro è
fondamentalmente uno strumento di grande versatilità: dalla lotta contro la
disoccupazione, attraverso la creazione di nuovi profili professionali, alla
formazione a distanza che garantisce a bassi costi e con risparmio di assenze lavorative , una formazione per
dipendenti continua e costante; fino a diventare uno strumento per la lotta
contro l’emarginazione sociale e lavorativa per persone con disabilità.
Dall’analisi
degli accordi contrattuali, emerge che la disciplina dei singoli istituti
giuridici del rapporto di telelavoro consente di qualificare le fattispecie
esaminate , nell’ambito del lavoro subordinato di cui all’art. 2094 del c.c.,
conformemente al nomen iuris attribuito al rapporto. Sorge però
il dubbio che l’inquadramento normativo
che le parti abbiano stabilito, sia il risultato di un’azione pregressa,
pertanto , probabilmente se i telelavoratori fossero stati assunti ex novo, non
avrebbero avuto le stesse tutele.
Sicuramente, il
telelavoro , con tutti i suoi aspetti conflittuali, inclina le certezze dei
giuristi, ma forse appare come strumento per ritrovare l’autentico
“spirito di classe “ del diritto del lavoro , non già assicurando
la copertura indifferenziata di tutte le manifestazioni di lavoro, ma,
recuperando anche aldilà della loro qualificazione giuridica, tutte quelle
ipotesi in cui c’è alienità e debolezza.